Il dibattito (RI)aperto dalla rivista Vita.it sul “paradosso fiscale” del Terzo settore ci riguarda da vicino: ELFO è una cooperativa sociale, lavora ogni giorno con persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104, e in Toscana versa l’imposta regionale sulle attività produttive. In Lombardia, in Puglia, in Friuli una cooperativa identica alla nostra non la paga.
Una recente intervista pubblicata da Vita.it a Luca Degani, avvocato e presidente di Uneba Lombardia, ha riportato al centro una domanda semplice: è giusto che chi offre un servizio a una persona fragile paghi più imposte di chi svolge un’attività con margini economici? Degani lo spiega con l’IRAP: per un’impresa il costo dei dipendenti a tempo indeterminato è deducibile (art. 11, c. 4-octies, D.Lgs. 446/1997), mentre per un ente non commerciale che assume un educatore quella retribuzione entra nella base imponibile (art. 10). Più investi in persone e servizi, più rischi di pagare.
Vogliamo partire da lì, ma dal nostro punto di vista. Perché la discussione parla soprattutto di associazioni e fondazioni, e rischia di lasciare in ombra chi il welfare lo fa in forma di impresa cooperativa: siamo noi che assumiamo gli educatori, gli assistenti alla comunicazione, gli operatori dei servizi domiciliari e scolastici. E siamo noi che, in Toscana, l’IRAP la paghiamo.
Una cooperativa sociale non è un’impresa qualsiasi
ELFO è una cooperativa sociale di tipo A e B e, come tutte le cooperative sociali, impresa sociale di diritto. Per il fisco siamo un soggetto commerciale: fatturiamo alle Società della Salute, alle Aziende USL, ai Comuni, alle famiglie, e calcoliamo l’IRAP sul valore della produzione netta come qualunque altra società. Ma le persone per cui lavoriamo hanno una disabilità sensoriale, cognitiva o nello spettro autistico riconosciuta ai sensi della legge 104/1992: la platea che la legge sulle cooperative sociali e la vecchia disciplina delle Onlus mettevano al centro del favore fiscale, quella che Degani chiama “gli ultimi”.
Il nostro bilancio è fatto quasi interamente di lavoro. Non abbiamo magazzini, non vendiamo prodotti: il valore che produciamo coincide, in sostanza, con le ore dei nostri operatori. La deduzione nazionale del costo del lavoro vale solo per i contratti a tempo indeterminato; una parte del lavoro nei servizi sociali, per la natura stessa degli affidamenti è spesso a tempo determinato, e quel costo resta nella base imponibile. È il paradosso di Degani, tradotto nel conto economico di una cooperativa.
Il mosaico delle Regioni italiane
Il Codice del Terzo settore permette alle Regioni di ridurre o azzerare l’IRAP per gli enti del Terzo settore, cooperative sociali comprese. In Lombardia le cooperative sociali sono esenti (L.R. 9/2023, art. 5), e l’esenzione è stata prorogata per il 2026 e il 2027 (L.R. 20/2025). Sono esenti anche in Puglia, in Friuli-Venezia Giulia e in Valle d’Aosta; Sicilia e Province autonome di Trento e Bolzano hanno esentato l’insieme degli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali in forma societaria; nel Lazio la maggiorazione regionale è stata dimezzata per le cooperative sociali.
In Toscana la L.R. 79/2013 (art. 1, c. 1, lett. b) riconosce alle cooperative sociali una riduzione di 0,92 punti dell’aliquota ordinaria: paghiamo il 2,98% invece del 3,90%. Dal 2025, con la L.R. 58/2024, la stessa riduzione è stata estesa agli altri enti iscritti al RUNTS per le loro attività non commerciali. È un’agevolazione reale, e va riconosciuta alla Regione; ma è una riduzione, non un’esenzione, e opera nei limiti degli aiuti de minimis.
Tradotto: la stessa ora di assistenza scolastica a un bambino sordo, resa da una cooperativa sociale con lo stesso contratto collettivo e lo stesso educatore, a Milano non è tassata e a Firenze sì.
Perché non possiamo, e non vogliamo, scaricare il costo su nessuno
La quasi totalità del nostro lavoro ci è affidata da enti pubblici, attraverso gare e accreditamenti regolati dal Codice dei contratti pubblici. Il prezzo lo fissa la stazione appaltante. Non possiamo quindi scaricare l’imposta sul corrispettivo. Non possiamo scaricarla sugli utenti, che accedono ai servizi in quanto titolari di un diritto, e non vogliamo e possiamo. Nè tantomeno vogliamo scaricarla sul nostro personale (soci e socie): le retribuzioni sono fissate dal CCNL delle cooperative sociali e i rinnovi contrattuali, sono un dovere, non un costo da comprimere.
Il legislatore nazionale è appena intervenuto, ma non su di noi
La Riforma, dal 2026 pienamente operativa anche sul piano fiscale, ha confermato alle cooperative sociali le agevolazioni che avevamo come Onlus di diritto, a partire dall’IVA agevolata sui servizi alle persone con disabilità. E ad agosto il decreto correttivo “Omnibus” (D.Lgs. 148/2026, art. 30) ha inserito nel Codice del Terzo settore un nuovo art. 82-bis: dal periodo d’imposta 2026, per gli ETS diversi dalle imprese sociali, la qualificazione ai fini IRAP segue i criteri del TUIR. È una clausola di salvaguardia per gli enti che, iscrivendosi al RUNTS, rischiavano di perdere le deduzioni sul costo del lavoro; ma non tocca gli enti davvero non commerciali, che restano al metodo retributivo, ed esclude espressamente le imprese sociali, e quindi le cooperative sociali. Per noi non cambia nulla. Si è intervenuti, ancora una volta, su un aspetto alla volta: la questione di fondo – come trattare il costo del lavoro impiegato in attività di interesse generale – resta aperta.
Cosa chiediamo
Alla Regione Toscana chiediamo di valutare, nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 82, c. 8, del Codice del Terzo settore, il passo che Lombardia, Puglia, Friuli e Valle d’Aosta hanno già fatto: l’esenzione IRAP per le cooperative sociali e per gli enti del Terzo settore che operano con persone con disabilità e in condizione di fragilità. Al legislatore nazionale chiediamo regole omogenee su IRES, IRAP, IMU e IVA e una scelta esplicita sul costo del lavoro nel Terzo settore, indipendente dalla forma giuridica dell’ente e dalla Regione in cui opera.
Non chiediamo un privilegio. Chiediamo coerenza tra la funzione che la legge riconosce alla cooperazione sociale – “l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”, art. 1 della legge 381/1991 – e il modo in cui quella funzione viene tassata. È quello che i servizi pubblici ci riconoscono ogni giorno, quando ci affidano i loro utenti: che il nostro lavoro non è un’attività come le altre.
Marco Muratori – Vicepresidente e Direttore, ELFO ONLUS Società Cooperativa Sociale, Firenze
Riferimenti: L. 381/1991; L. 104/1992; D.Lgs. 446/1997, artt. 3, 5, 10, 11; D.Lgs. 117/2017, artt. 79, 82, 82-bis; D.Lgs. 112/2017, art. 1; D.Lgs. 36/2023, art. 41; D.Lgs. 148/2026, art. 30 (G.U. n. 185 dell’11/08/2026); L.R. Toscana 79/2013, art. 1, e 58/2024, art. 1; L.R. Lombardia 9/2023 e 20/2025; L.R. Puglia 37/2023; L.R. Friuli-Venezia Giulia 13/2023; L.R. Valle d’Aosta 37/2021; L.R. Lazio 20/2025. Fonti: Vita.it, 11/09/2026; Cantiere Terzo Settore, “Il Terzo settore paga l’Irap più delle imprese”, agg. 07/01/2026; Cesvot, FAQ “Aliquota IRAP per Odv Toscana”, agg. 20/05/2026; Raccolta normativa del Consiglio regionale della Toscana.